# REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** È stato rilevato un errore nel testo dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, delle versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione [^2] , come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004.

**(2)** Per evitare interpretazioni sbagliate e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1722/93, l’errore in questione deve essere rettificato.

**(3)** Poiché tale rettifica non svantaggia né discrimina certi produttori rispetto ad altri, essa deve applicarsi con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1548/2004.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_159_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 ( [GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_280_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 ().