# REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 868/2005 della Commissione [^2] .

**(2)** Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [^3] , la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

**(3)** L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per le offerte comunicate dal 22 al 28 luglio 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 20,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 150 t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 145 del 9.6.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_145_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().