# REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

**(2)** La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.

In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 ( [GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_144_R_TOC) ).

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie aringa nella zona I, II (acque CE e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie : Aringa *Clupea harengus* Zona : I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2 Belgio 31 Danimarca 30 677 Germania 5 373 Spagna 101 Francia 1 324 Irlanda 7 942 Paesi Bassi 10 979 Polonia 1 553 Portogallo 101 Finlandia 475 Svezia 11 368 Regno Unito 19 613 CE 89 537 Isole Færøer 7 548 [^1] TAC 890 000 Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Condizioni particolari: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F) Belgio 3 Danimarca 2 580 Germania 452 Spagna 9 Francia 111 Irlanda 668 Paesi Bassi 924 Polonia 131 Portogallo 9 Finlandia 40 Svezia 956 Regno Unito 1 650 »

[^1] Può essere prelevato nelle acque CE.

[^1]: Può essere prelevato nelle acque CE.