# REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 [^2] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2005/2006.

**(2)** A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,53871 % del quantitativo richiesto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_144_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( [GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ().