# REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^1] , in particolare l’articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato sostituito, a decorrere dal 1 o aprile 2005, dal regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^2] . Quest’ultimo regolamento si applica a decorrere dal 1 o aprile 2005, data di inizio della campagna 2005/2006. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2004/2005, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 603/95.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 603/95 fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione per, rispettivamente, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole prodotti, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.

**(3)** I quantitativi che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione per la campagna di commercializzazione 2004/2005, a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^3] , comprendono i quantitativi in giacenza alla data del 31 marzo 2005 i quali, a norma dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^4] , potrebbero beneficiare dell’aiuto previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95.

**(4)** Dalle suddette comunicazioni risulta un superamento del 16 % del quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati.

**(5)** È quindi necessario ridurre l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 603/95.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95, è ridotto a:

— 64,36 EUR/t nella Repubblica ceca,

— 56,40 EUR/t in Grecia,

— 54,11 EUR/t in Spagna,

— 57,02 EUR/t in Italia,

— 63,24 EUR/t in Lituania,

— 59,04 EUR/t in Ungheria,

— 65,55 EUR/t negli altri Stati membri.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_063_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^3] [GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_079_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 ( [GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_191_R_TOC) ).

[^4] [GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 ().
[^4]: .