# REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [^2] fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione [^3] ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

**(3)** La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 130 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

**(4)** È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1065/2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1065/2005 è modificato come segue:

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 La gara verte su un quantitativo massimo di 430 000 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro , gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( [GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_126_R_TOC) ).

[^3] [GU L 174 del 7.7.2005, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_174_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ().
[^3]: .