# REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2005

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione [^2] stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

**(2)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

**(3)** Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli, è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^3] . Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

**(4)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

**(5)** A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

**(6)** La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

**(7)** I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

**(8)** Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

**2.** I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [^4] , non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

**3.** Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, ľ11 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_268_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( [GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_062_R_TOC) ).

[^3] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ( [GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_094_R_TOC) ).

[^4] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ( [GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_311_R_TOC) ).

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 5 al 6 settembre 2005

| Codice del prodotto [^1] | Destinazione [^2] | Tasso indicativo delle restituzioni<br>(EUR/t peso netto) | Quantitativi previsti<br>(in t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0702 00 00 9100 | F08 | 45 | 6 814 |
| 0805 10 20 9100 | A00 | 48 | 14 243 |
| 0805 50 10 9100 | A00 | 70 | 7 991 |
| 0806 10 10 9100 | A00 | 33 | 28 025 |
| 0808 10 80 9100 | F04 , F09 | 46 | 40 335 |

[^1] I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

[^2] I codici delle destinazioni serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( [GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_313_R_TOC) ). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

| F03 | Tutte le destinazioni tranne la Svizzera. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |  |  |  |  |  |  |
| F08 | Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria. |  |  |  |  |  |  |
| F09 | —: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, | — | paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, | — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ). |
| — | Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, |  |  |  |  |  |  |
| — | paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, |  |  |  |  |  |  |
| — | destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ). |  |  |  |  |  |  |

[^1]: I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ().
[^2]: I codici delle destinazioni serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ().