# REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2005

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Come previsto dalla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 2002 alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni necessarie per inserire determinati prodotti nell’allegato II di detto regolamento.

**(2)** I fanghi industriali, che costituiscono un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane, sono considerati essenziali per specifiche esigenze di ammendamento e di concimazione del terreno in alcuni Stati membri e privi di effetti nocivi sull’ambiente.

**(3)** L’idrossido di calcio si è rivelato essenziale nella lotta contro una micosi degli alberi da frutta in alcuni climi. Il controllo di tale micosi nella produzione biologica è difficile e necessita l’impiego di rame, riducibile con l’applicazione di idrossido di calcio.

**(4)** L’etilene figura già nella parte B dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 come sostanza tradizionalmente usata nell’agricoltura biologica. È opportuno completare le condizioni per l’uso di tale sostanza contemplandone l’applicazione, oltre che alle banane, anche ad altri frutti per la cui produzione essa risulta necessaria.

**(5)** L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 va modificato di conseguenza.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione ( [GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_385_R_TOC) ).

L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

| 1) | \| Nome \| Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l’uso \|; \| --- \| --- \|; \| «Fanghi industriali risultanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione \| Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane<br>Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo» \| |
| --- | --- |

| 2) | a): Nella tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica», la voce «etilene» è sostituita dal seguente testo: Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso «(*) Etilene Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall’autorità di controllo» — Nome — Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso — «(*) Etilene — Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall’autorità di controllo»<br>Nome: Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l’uso<br>«(*) Etilene: Sverdimento di banane, kiwi e cachi; induzione della fioritura dell’ananas Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall’autorità di controllo» |
| --- | --- |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione ().