# REGOLAMENTO (CE) N. 1322/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono definite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati [^2] .

**(2)** Occorre pertanto fissare i prezzi di acquisto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1583/2004 della Commissione, del 9 settembre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi [^3] .

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

**a)** 399,16 EUR/tonnellata netta per le uve secche non trasformate;

**b)** 542,70 EUR/tonnellata netta per i fichi secchi non trasformati.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_192_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( [GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_173_R_TOC) ).

[^3] [GU L 289 del 10.9.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_289_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ().
[^3]: .