# REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [^1] , in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004 reca disposizioni particolari per il rilascio di titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva. È opportuno prevedere modalità particolari di applicazione relative al rilascio di tali titoli.

**(2)** Le disposizioni del presente regolamento sono complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^2] .

**(3)** Per ragioni di chiarezza e trasparenza, è necessario abrogare, a partire dal 1 o novembre 2005, il regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva [^3] .

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore dell'olio di oliva [^4] prevede un sistema obbligatorio di rilascio dei titoli di esportazione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004, il rilascio dei titoli di esportazione diventa facoltativo e dipende dall'andamento del mercato. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 2543/95 a partire dal 1 o novembre 2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004.

**2.** Le importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 e 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione. Le domande di titolo, i titoli e gli estratti dei titoli sono compilati su moduli conformi a quelli riportati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

## **Articolo 2**

**1.** Per beneficiare del regime speciale previsto nei regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, il nome del relativo paese terzo.

**2.** Il titolo di importazione obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, il prodotto per il quale è stato rilasciato, rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1.

## **Articolo 3**

**1.** La validità del titolo di importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

**2.** L'importo della cauzione relativa al titolo di importazione è fissato a 10 EUR per 100 kg, peso netto.

## **Articolo 4**

**1.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione specificando, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni, entro i seguenti termini: a) entro il 5 di ogni mese per il periodo compreso tra il 16 e la fine del mese precedente ed entro il 20 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2004; b) nel corso del primo mese successivo al termine di ogni campagna, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 865/2004 e per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione. Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di turbativa del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando i quantitativi specificati nel modo indicato al paragrafo 1, distinguendo, da un lato, quelli per i quali i titoli sono stati chiesti ma non sono ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelli per i quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

**2.** Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse alla Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato.

## **Articolo 5**

I regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 2543/95 sono abrogati.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_206_R_TOC) .

[^2] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ( [GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_311_R_TOC) ).

[^3] [GU L 145 del 29.6.1995, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/2001 ( [GU L 149 del 2.6.2001, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_149_R_TOC) ).

[^4] [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( [GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_067_R_TOC) ).

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI.C.2

SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA

Mittente:

Data:

Periodo:

Stato membro:

Responsabile da contattare:

Telefono:

E-mail:

Destinatario: DG AGRI.C.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

Comunicazioni quindicinali:

| Categoria | Quantitativo | Codice NC (8 cifre) | Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale |  |  |  |

| Categoria | Quantitativo | Codice NC (8 cifre) | Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/2001 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ().