# REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

che fissa i quantitativi per l’importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2005, nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] , in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione [^2] ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. È necessario stabilire i quantitativi disponibili per l’importazione nell’ultimo trimestre del 2005 nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.

**(2)** Occorre stabilire i quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per il quarto trimestre del 2005 tenendo conto, da un lato, del volume dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 e, dall’altro, dei titoli d’importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005.

**(3)** Poiché il presente regolamento deve essere applicabile prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2005, occorre prevederne l’entrata in vigore immediata.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per il quarto trimestre del 2005, i quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito del regime dei contingenti tariffari all’importazione di banane sono fissati in allegato.

**2.** Per il quarto trimestre del 2005, le domande di titoli d’importazione per i contingenti tariffari A/B e C: a) presentate da un operatore tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005; b) presentate da un operatore non tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo assegnato e notificato all’operatore a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d’importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005. Pena l’irricevibilità, la domanda di titoli d’importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d’importazione rilasciati all’operatore per i precedenti trimestri del 2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

Quantitativi di banane disponibili per contingente tariffario e per categoria di operatori nel quarto trimestre del 2005

| Contingenti tariffari | Categoria di operatori | Quantitativo<br>(peso netto) |
| --- | --- | --- |
| A/B | Tradizionali | 484 167,405 |
| Non tradizionali | 97 323,317 |  |
| C | Tradizionali | 172 238,801 |
| Non tradizionali | 18 070,978 |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ().