# REGOLAMENTO (CE) N. 1403/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2005

che fissa quantitativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri per il quarto trimestre del 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione [^2] , sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione istituito nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per l'anno 2005. Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo ai fini del rilascio dei titoli d'importazione. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità [^3] .

**(2)** Occorre stabilire per il quarto trimestre del 2005 i quantitativi disponibili per l’importazione nell’ambito di tale quantitativo aggiuntivo, tenendo conto, da un lato, del volume del quantitativo aggiuntivo per il 2005 previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1892/2004 e, dall’altro, dei titoli d’importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005.

**(3)** Poiché il presente regolamento deve essere applicabile prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2005, occorre prevederne l'entrata in vigore immediata.

**(4)** Il presente regolamento si applica agli operatori stabiliti nella Comunità e registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1892/2004.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per il quarto trimestre del 2005, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004 sono fissati in allegato.

**2.** Per il quarto trimestre del 2005, le domande di titoli d’importazione nell’ambito del quantitativo aggiuntivo: a) presentate da un operatore tradizionale non possono riguardare una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento stabilito e notificato a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005; b) presentate da un operatore non tradizionale non possono riguardare una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo stabilito e notificato all'operatore a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005. Per essere ammissibile, la domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) .

[^3] [GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_126_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

Quantitativi di banane disponibili, per categoria di operatori, per il quarto trimestre del 2005

| Quantitativo aggiuntivo | Tradizionali | 95 279,538 |
| --- | --- | --- |
| Non tradizionali | 17 608,862 |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ().