# REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2005

recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 20 dicembre 2004,

vista la richiesta presentata dall'Austria il 16 novembre 2004,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

**(2)** È opportuno accedere alle richieste del Regno Unito e dell’Austria e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

**(3)** I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [^2] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2; b) all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2.

**2.** Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_332_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione ( [GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_131_R_TOC) ).

[^2] [GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_181_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione ().
[^2]: .