# REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , stabilisce che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere assegnati in base ad un’apposita procedura da esso stabilita.

**(2)** Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2006 e stabilire ulteriori modalità in materia.

**(3)** Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».

**(4)** Al fine di esportare la quantità massima nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse moderato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

**(5)** Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le domande si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 26 al 30 settembre 2005 al più tardi.

**2.** Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3. Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

**3.** Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

**4.** La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

**5.** Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 settembre 2005.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.

**2.** Tale comunicazione include per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2005)»; c) l’indicazione del fatto che il richiedente abbia o meno esportato i prodotti in questione nel corso del triennio precedente; d) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.

## **Articolo 4**

In conformità dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2005.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione dei titoli provvisori, per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi per i quali sono stati assegnati titoli provvisori a ciascun richiedente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999.

La comunicazione è trasmessa per fax utilizzando il modello di cui all’allegato IV.

## **Articolo 5**

La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

## **Articolo 6**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ( [GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_241_R_TOC) ).

Formaggi da esportare nel 2006 negli Stati Uniti d'America nell'ambito di taluni contingenti GATT

[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1513/2005]

| Numero della nota | Gruppo | Tonnellate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 |  |  |
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 |
| 22 — Uruguay | 380,000 |  |  |
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 |  |  |

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Denominazione del gruppo indicata nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Esportazione negli USA nel 2002-2004 Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente (1) In ciascuno dei 3 anni In almeno uno dei 3 anni Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: (1) O considerato una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999.

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Denominazione del gruppo indicata nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Numero Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Esportazione negli USA nel 2002-2004 Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente (1) In ciascuno dei 3 anni In almeno uno dei 3 anni 1 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 2 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 3 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 4 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 5 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: (1) O considerato una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999.

Presentazione dei titoli provvisori rilasciati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999

Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome e indirizzo dell'importatore designato Quantità assegnata (1) in tonnellate Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: (1) I quantitativi assegnati per sorteggio sono ripartiti tra i singoli codici NC proporzionalmente alla quantità di prodotto richiesta per codice NC.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ().