# REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione [^2] ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 94 608 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo di intervento ungherese.

**(2)** In virtù del regolamento (CE) n. 923/2005 della Commissione [^3] l’organismo di intervento ungherese si è impegnato a mettere a disposizione dell'organismo di intervento portoghese 40 000 tonnellate di orzo, data la penuria di alimenti per gli animali in Portogallo. Tale impegno implica che una parte dei suddetti quantitativi non è più disponibile per l'esportazione. Di conseguenza, l'Ungheria ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende modificare la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenendo conto della domanda ungherese, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno modificare il quantitativo massimo oggetto della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1384/2005.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1384/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1384/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 La gara verte su un quantitativo massimo di 60 323 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro , gli Stati Uniti e la Svizzera.

Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 220 del 25.8.2005, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_220_R_TOC) .

[^3] [GU L 156 del 18.6.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_156_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .