# REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In base all’accordo sull’agricoltura [^2] concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti per l’importazione di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall’altro.

**(2)** Le condizioni per la gestione di questi contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [^3] . Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, risulta necessario semplificare e chiarire la gestione dei contingenti in questione.

**(3)** Nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all’importazione vigenti [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali [^4] ] per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano coperti.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1839/95.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»

## **Articolo 2**

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

1 *bis* . La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti.

**2.** Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1 siano effettivamente importati.»

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^4] [GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ( [GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_158_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ().