# REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione [^2] ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 114 757 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

**(2)** La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 33 192 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

**(3)** È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 La gara verte su un quantitativo massimo di 147 949 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera.

Compreso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_174_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1302/2005 ( [GU L 207 del 10.8.2005, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_207_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1302/2005 ().