# REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione [^2] prevede che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG — sezione garanzia.

**(2)** L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 prevede che le spese dichiarate per un determinato mese debbano in generale corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Sono previste alcune eccezioni a tale principio.

**(3)** Per garantire il rispetto del bilancio e nella misura necessaria a conformarsi al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, dovrebbe essere possibile agli Stati membri modificare le dichiarazioni di spesa diverse da quelle relative a misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [^3] , e dichiarare la spesa per il mese seguente.

**(4)** Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:

«d) se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1 o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario.

[GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) .

[^2] [GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_039_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 605/2005 ( [GU L 100 del 20.4.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_100_R_TOC) ).

[^3] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 ( [GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_379_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 605/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 ().