# REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione [^2] dispone le modalità relative alle gare per l’organizzazione delle forniture negli Stati membri che partecipano all’azione comunitaria di distribuzione di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti.

**(2)** I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato comunitario. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli e lattiero-caseari.

**(3)** Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari.

**(4)** Secondo quanto previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^3] , l’intervento pubblico nel settore delle carni bovine come strumento permanente di sostegno del mercato ha cessato di esistere a decorrere dal 1 o luglio 2002. Occorre quindi adeguare il regolamento (CEE) n. 3149/92 alla nuova situazione.

**(5)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

**(6)** Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

| 1) | a): al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»; | a) | al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:<br>«Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»; | b) | al paragrafo 2, lettera a), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:<br>«Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento.»; | c) | Il testo del paragrafo 2 *bis* è sostituito dal testo seguente:<br>«2 *bis* . I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.<br>Per l’applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell’obbligo in base al quale i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.» |
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| a) | al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:<br>«Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»; |  |  |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 2, lettera a), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:<br>«Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento.»; |  |  |  |  |  |  |
| c) | Il testo del paragrafo 2 *bis* è sostituito dal testo seguente:<br>«2 *bis* . I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.<br>Per l’applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell’obbligo in base al quale i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.» |  |  |  |  |  |  |

2) All’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso il secondo comma.

3) L’allegato è soppresso.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_352_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ( [GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_260_R_TOC) ).

[^2] [GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_313_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2004 ( [GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^3] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().