# REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2005

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le domande presentate dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Tuscia» e «Basilico Genovese» sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^2] .

**(2)** Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, occorre iscrivere tali denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^3] è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU C 229 del 14.9.2004, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_229_R_TOC) (Tuscia). [GU C 259 del 21.10.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_259_R_TOC) (Basilico Genovese).

[^3] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 ( [GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_214_R_TOC) ).

Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Tuscia (DOP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Basilico Genovese (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: (Tuscia). (Basilico Genovese).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 ().