# REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2005

relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2005.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

**(3)** È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2005. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( [GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^3] [GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 ( [GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_207_R_TOC) ).

| Stato membro | Polonia |
| --- | --- |
| Stock | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |
| Specie | Aringa ( *Clupea harengus* ) |
| Zona | Sottodivisioni 22-24 |
| Data | 23 settembre 2005 |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 ().