# REGOLAMENTO (CE) N. 1643/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 55/2005 CE

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [^2] , stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

**(2)** Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

**(3)** Dal 1 o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro [^3] , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.

**(4)** È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 55/2005 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 120 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.

## **Articolo 2**

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

## **Articolo 3**

**1.** Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo: Onivins-Libourne, Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 F-33505 Libourne Cedex Tel. (33-5) 57 55 20 00 Telex 57 20 25 Fax (33-5) 57 55 20 59, oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.

**2.** Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 55/2005 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.

**3.** Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 27 ottobre 2005 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

**4.** Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.

## **Articolo 4**

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 10,50 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 28 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e cloralio destinati all’esportazione, 34 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 8,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

## **Articolo 5**

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

## **Articolo 6**

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

## **Articolo 7**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( [GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 ( [GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_199_R_TOC) ).

[^3] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 55/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

| Stato membro | Ubicazione | Numero delle cisterne | Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol | Riferimento all’articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999 | Tipo di alcole | Titolo alcolometrico<br>(in % vol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FRANCIA** | Onivins-Longuefuye<br>F-53200 Longuefuye | 20 | 5 230 | 27 | greggio | + 92 |
| 3 | 22 420 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| 9 | 22 650 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| 19 | 22 680 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| 4 | 22 825 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| 22 | 8 895 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| Onivins-Port-La-Nouvelle<br>Entrepôt d’alcool<br>Av. Adolphe Turrel, BP 62<br>F-11210 Port-La-Nouvelle | 15 | 7 865 | 27 | greggio | + 92 |  |
| 12 | 2 320 | 30 | greggio | + 92 |  |  |
| 12 | 160 | 28 | greggio | + 92 |  |  |
| 39 | 4 955 | 27 | greggio | + 92 |  |  |
| Totale |  | 120 000 |  |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 ().
[^3]: .