# REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1 o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore [^2] , le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d’applicazione del protocollo ad esso allegato.

**(2)** A seguito di tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo per il periodo dal 1 o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto protocollo.

**(4)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1 o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Il testo del protocollo è allegato al presente regolamento [^3] .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| a) | Spagna: : — 21 unità<br>Francia: : — 18 unità<br>Italia: : — 1 unità; | Spagna | : | 21 unità | Francia | : | 18 unità | Italia | : | 1 unità; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 21 unità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francia | : | 18 unità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italia | : | 1 unità; |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | Spagna: : — 12 unità<br>Portogallo: : — 5 unità. | Spagna | : | 12 unità | Portogallo | : | 5 unità. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 12 unità |  |  |  |  |  |
| Portogallo | : | 5 unità. |  |  |  |  |  |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore a norma del regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione [^4] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* A. DARLING

[^1] Parere reso il 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_137_R_TOC) .

[^3] [GU L 252 del 28.9.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_252_R_TOC) .

[^4] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere reso il 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .