# REGOLAMENTO (CE) N. 1668/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa, per l'esercizio contabile 2006 del FEAOG, sezione garanzia, il tasso d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [^1] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita [^2] , il tasso d’interesse uniforme da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi, ponderati rispettivamente di 1/3 e 2/3.

**(2)** La Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, sulla base dei tassi di interesse constatati nei sei mesi che precedono la fissazione.

**(3)** A norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 411/88, se il tasso d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. In mancanza della comunicazione del tasso medio d’interesse da parte di uno Stato membro prima della fine dell'esercizio, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento.

**(4)** A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88, per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d’interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme determinato per la Comunità, essa può rimborsare i costi d’interesse in base al tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di questo tasso e il tasso reale sostenuto dallo Stato membro.

**(5)** In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi d’interesse applicabili all'esercizio contabile 2006 del FEAOG, sezione garanzia, tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per le spese imputabili all'esercizio 2006 del FEAOG, sezione garanzia:

1) il tasso d’interesse uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 2,2 % per gli Stati membri diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3) del presente articolo;

| 2) | a): 2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia; | a) | 2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia; | b) | 1,8 % per la Svezia; |
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| a) | 2,1 % per la Repubblica ceca, la Francia, l'Austria e la Finlandia; |  |  |  |  |
| b) | 1,8 % per la Svezia; |  |  |  |  |

| 3) | a): 3,2 % per Cipro; | a) | 3,2 % per Cipro; | b) | 5,1 % per l'Ungheria; | c) | 3,0 % per la Polonia; | d) | 2,8 % per la Slovenia; | e) | 2,3 % per il Regno Unito. |
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| a) | 3,2 % per Cipro; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | 5,1 % per l'Ungheria; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | 3,0 % per la Polonia; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | 2,8 % per la Slovenia; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | 2,3 % per il Regno Unito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ( [GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_114_R_TOC) ).

[^2] [GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_040_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 ( [GU L 164 del 24.6.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 ().