# REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [^2] , in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 [^3] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

**(2)** Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 ottobre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 22,56 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_228_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().
[^3]: .