# REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** I titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio [^3] stabiliscono un regime di premi e un regime di contenimento della produzione per il tabacco.

**(2)** L’articolo 152 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [^4] , che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede la soppressione dei titoli I e II del regolamento (CEE) n. 2075/92 dal 1 o gennaio 2005, ma precisa che detti titoli continueranno ad applicarsi per il raccolto 2005. Il regime di premi e il regime di contenimento della produzione previsti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 scadono alla fine del raccolto 2005.

**(3)** Diversi articoli del regolamento (CEE) n. 2075/92 diventano quindi obsoleti e devono essere soppressi per motivi di chiarezza giuridica e di trasparenza.

**(4)** È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 L’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401 .»;

2) gli articoli 2, 12, 19, 25, 26 e 27 e l’allegato sono abrogati;

| 3) | «b): azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»; | «b) | azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»; |
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| «b) | azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.»; |  |  |

4) l’articolo 14 è abrogato;

5) l’articolo 14 *bis* è sostituito dal seguente: «Articolo 14 bis Le modalità di applicazione dell’articolo 13 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»;

6) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. 2. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 23.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

L’articolo 1, punti 1, 2 e 6, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo del regime di premi continua ad applicarsi per il raccolto 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* A. DARLING

[^1] Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

[^4] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( [GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 6 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ().