# REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero [^2] , gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l’isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.

**(2)** In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero [^3] , l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco.

**(3)** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la perdita complessiva stimata constatata conformemente all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, comporta, a norma dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, l’applicazione degli importi massimi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 37,5 % per il contributo B, fissati rispettivamente all’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del suddetto regolamento e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1462/2004.

**(4)** L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento non risulti interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Per la campagna 2004/2005, la perdita complessiva non coperta ammonta a 133 529 997 EUR. È necessario fissare pertanto il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente suddetto, occorre tener conto degli importi dei contributi fissati per la campagna 2003/2004 per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

**(5)** Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero sono fissati a:

**a)** 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

**b)** 236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

**c)** 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

**d)** 99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;

**e)** 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

**f)** 236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

## **Articolo 2**

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,27033 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,15935 per gli altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^3] [GU L 270 del 18.8.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_270_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ().
[^3]: .