# REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [^1] , in particolare l’articolo 139, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da versare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (qui di seguito denominato «l’Ufficio») sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti ad equilibrarne il bilancio.

**(2)** Si prevede un considerevole aumento a medio termine delle entrate dell’Ufficio, in particolare a causa del versamento delle tasse di rinnovo per i marchi comunitari.

**(3)** L’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi approvata con decisione 2003/793/CE del Consiglio [^2] (qui di seguito denominato «protocollo di Madrid») e la gestione elettronica della procedura di registrazione dovrebbero semplificare la procedura e ridurne i costi. Anche l’efficace gestione dell’Ufficio comporterà una riduzione delle spese.

**(4)** Di conseguenza, una riduzione delle tasse appare una misura atta a garantire l'equilibrio di bilancio necessario, favorendo nel contempo l'accesso al sistema da parte degli utenti. Va notato tuttavia che una relativa eccedenza è sempre giustificata, poiché consente di far fronte a situazioni più o meno impreviste e di evitare un deficit non auspicabile.

**(5)** È quindi opportuno modificare le tasse in modo da ridurne il gettito complessivo di circa 35-40 milioni di EUR all’anno. Tale riduzione dovrà essere suddivisa tra la tassa di deposito e di registrazione da una parte e la tassa di rinnovo dall’altra. Occorre inoltre prevedere una riduzione della tassa di deposito per le domande presentate per via elettronica.

**(6)** L’evoluzione dei principali indicatori sarà seguita regolarmente per garantire l’equilibrio tra entrate e spese.

**(7)** Occorre quindi modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione [^3] .

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme d’esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

| 1) | a): Il punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] 900 »; — «1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] — «1. — Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] — 900 »;<br>«1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]: «1. — Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] — 900 »;<br>«1.: Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] |
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2) All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c).

| 3) | a): al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c); | a) | al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c); | b) | al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii). |
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| a) | al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c); |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii). |  |  |  |  |

| 4) | «a): per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza; | «a) | per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza; | b) | per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.» |
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| «a) | per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza; |  |  |  |  |
| b) | per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.» |  |  |  |  |

| 5) | «a): per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; | «a) | per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; | b) | per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.» |
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| «a) | per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; |  |  |  |  |
| b) | per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.» |  |  |  |  |

| 6) | «a): per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; | «a) | per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; | b) | per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.» |
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| «a) | per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale; |  |  |  |  |
| b) | per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.» |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:

1) L’importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94.

2) L’importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell’invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.

3) L’importo della tassa da versare per la presentazione di un’altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento.

4) L’importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005. *Per la Commissione* Charlie McCREEVY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_011_R_TOC) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ( [GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_070_R_TOC) ).

[^2] [GU L 296 del 14.11.2003, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_296_R_TOC) .

[^3] [GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2005 ( [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) ).

[^1]: Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2005 ().