# REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione [^2] , ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

**(2)** A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.

**(3)** Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^3] .

**(4)** A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

**(5)** Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

**(6)** La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.

**(7)** Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

**(8)** Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.

**(9)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

**2.** I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [^4] , non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 ( [GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_080_R_TOC) ).

[^3] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ( [GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_094_R_TOC) ).

[^4] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ( [GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_311_R_TOC) ).

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 25 ottobre 2005 al 23 febbraio 2006.

Periodo di assegnazione dei titoli: da novembre 2005 a febbraio 2006.

| Codice del prodotto [^1] | Codice di destinazione [^2] | Tasso di restituzione<br>(EUR/t netta) | Quantitativi previsti<br>(in t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0812 10 00 9100 | F06 | 50 | 2 853 |
| 2002 10 10 9100 | F10 | 45 | 42 477 |
| 2006 00 31 9000<br>2006 00 99 9100 | F06 | 153 | 293 |
| 2008 19 19 9100<br>2008 19 99 9100 | A00 | 59 | 344 |
| 2009 11 99 9110<br>2009 12 00 9111<br>2009 19 98 9112 | A00 | 5 | 300 |
| 2009 11 99 9150<br>2009 19 98 9150 | A00 | 29 | 301 |

[^1] I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ).

[^2] I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione ( [GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_313_R_TOC) ).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

| F06 | Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale. |
| --- | --- |
| F10 | Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria. |

[^1]: I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ().
[^2]: I codici delle destinazioni di serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 ().