# REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^1] ,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [^3] , in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di ottobre 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

**2.** Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^2] [GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_314_R_TOC) .

[^3] [GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_093_R_TOC) .

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di ottobre 2005 e di utilizzazione per l'anno 2005

| Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati | Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —: codice NC 1006 | 0 | 0 | 49,38 | 6,50 |

| Origine/Prodotto | Percentuale di riduzione per il lotto del mese di ottobre 2005 | Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2005 |
| --- | --- | --- |
| —: codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98 , 1006 20 e 1006 30 | — | 100 |
| —: codice NC 1006 40 00 | 0 | 23,10 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .