# REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione [^2] impone a tutti gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori.

**(2)** Il lunedì 31 ottobre, il martedì 1 o novembre e il mercoledì 2 novembre 2005 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli di importazione richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso sono rilasciati il martedì 8 novembre 2005, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_086_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 ( [GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_086_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 ().