# REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 per quanto riguarda il certificato genealogico che deve essere presentato ai fini della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, e l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all’esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 [^2] , precisa le condizioni cui è subordinata la concessione della restituzione all’esportazione per le femmine riproduttrici di razza pura. Tra queste condizioni figura la presentazione, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, di un certificato genealogico.

**(2)** L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2342/92 specifica alcuni requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico. Tali requisiti sono desunti dalle disposizioni della decisione 86/404/CEE della Commissione [^3] , che è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni, nonché le indicazioni che vi devono figurare [^4] .

**(3)** Alcuni dei requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico sono stati chiariti nella decisione 2005/379/CE. Le disposizioni relative al contenuto del certificato genealogico applicabili nell’ambito della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura devono essere adeguate alle disposizioni della predetta decisione.

**(4)** È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2342/92.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CEE) n. 2342/92, articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) del certificato genealogico, redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione , o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;

[GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_125_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 227 dell’11.8.1992, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_227_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 774/98 ( [GU L 111 del 9.4.1998, pag. 65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_111_R_TOC) ).

[^3] [GU L 233 del 20.8.1986, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_233_R_TOC) .

[^4] [GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_125_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 774/98 ().
[^3]: .
[^4]: .