# REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 796/2004 in ordine all’applicazione dell’articolo 21 nei dipartimenti francesi d’oltremare nel 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , in particolare l’articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^2] , prevede l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto.

**(2)** Le autorità francesi hanno informato la Commissione del fatto che nei quattro dipartimenti francesi d’oltremare non sono state fornite in tempo agli agricoltori le informazioni sulle superfici di cui gli stessi hanno bisogno per preparare la domanda unica per l’anno 2005, a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Ne consegue che detti agricoltori non sono stati in grado di presentare la domanda unica entro il termine previsto del 15 maggio 2005.

**(3)** È pertanto opportuno non applicare le riduzioni previste dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 per gli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare che hanno presentato la domanda non oltre un mese dopo aver ricevuto le pertinenti informazioni.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La riduzione dell’1 % per giorno lavorativo, prevista all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, non si applica alle domande uniche, o alle loro modifiche, presentate fino al:

— 6 giugno 2005 alle competenti autorità della Guiana francese,

— 19 giugno 2005 alle competenti autorità della Martinica,

— 24 giugno 2005 alle competenti autorità della Riunione,

— 27 giugno 2005 alle competenti autorità della Guadalupa.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( [GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 ( [GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_072_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 ().