# REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l’articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione [^2] prevede un regime di acquisto di carcasse di determinate categorie di animali di età superiore a 30 mesi. Dopo aver preso in consegna le carcasse, gli Stati membri possono, tra le altre possibilità, eliminare i prodotti. In caso di eliminazione, a norma dell’articolo 7 del citato regolamento l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a garantire che le carni siano trasformate mediante fusione e che i prodotti così ottenuti non possano essere utilizzati per l’alimentazione umana o animale. Dal marzo 2002 non sono più state effettuate vendite nell’ambito della suddetta misura speciale di sostegno del mercato.

**(2)** Dall’esperienza è emerso che nelle regioni ultraperiferiche con difficoltà di accesso e in cui sono completamente inesistenti, ad una distanza ragionevole, le infrastrutture necessarie per la fusione delle carcasse, è impossibile eliminare le carcasse acquistate nell’ambito del regime suddetto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001. Le carcasse acquistate in applicazione del regolamento (CE) n. 690/2001 nelle regioni ultraperiferiche negli anni 2001 e 2002 sono state sotterrate nel rispetto delle pertinenti norme veterinarie e ambientali e in linea con l’obiettivo dell’eliminazione delle carcasse stabilito dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

**(3)** In considerazione delle condizioni particolari esistenti nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 690/2001 e permettere l’eliminazione delle carcasse acquistate nell’ambito del regime secondo modalità diverse dalla trasformazione mediante fusione.

**(4)** Appare pertanto indicato, per i motivi eccezionali suddetti, autorizzare i sotterramenti realizzati in passato nelle regioni ultraperiferiche conformemente alle pertinenti norme veterinarie e ambientali. A tal fine è necessario modificare il regolamento in esame con efficacia retroattiva al 1 o luglio 2001.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2001.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

**a)** i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;

**b)** nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.

Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2001.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_095_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ( [GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_345_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ().