# REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo [^2] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime [^3] , in particolare l’articolo 86, paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 128, seconda frase,

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 [^4] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 2304/2003 [^5] , il fatto generatore del tasso di cambio per l’aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [^6] interviene il 1 o gennaio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.

**(2)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.

**(3)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

**(4)** A norma dell’articolo 86, primo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all’importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l’inizio dell’anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento. A norma dell’articolo 86, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il tasso di cambio applicabile è la media, pro rata temporis, dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore.

**(5)** A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l’anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l’estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione. Conformemente alla prima frase dell’articolo 128 del medesimo regolamento, la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l’estensivizzazione e dei pagamenti supplementari, è effettuata in base della media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l’anno di imputazione, determinato secondo quanto previsto dall’articolo 127.

**(6)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004 [^7] , il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli [^8] , la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4, inizia il 1 o gennaio. A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [^9] , dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella [^10] e dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per i seminativi, previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, per gli aiuti ai legumi da granella previsti dal regolamento (CE) n. 1577/96 e per il premio specifico alla qualità per il frumento duro e il premio per le colture energetiche, di cui rispettivamente ai capitoli 1 e 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, inizia il 1 o luglio. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

**(7)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004, per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1 o luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore.

**(8)** A norma dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo [^11] , il tasso di cambio da applicare all’aiuto al luppolo previsto dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [^12] , corrisponde alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1 o luglio dell’anno del raccolto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica:

**a)** all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5;

**b)** agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2;

**c)** ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119;

**d)** ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133;

**e)** ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4.

## **Articolo 2**

Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica:

**a)** ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;

**b)** agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996;

**c)** al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;

**d)** al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;

**e)** ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7;

**f)** all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) .

[^2] [GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 ( [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) ).

[^3] [GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_345_R_TOC) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005.

[^4] [GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) .

[^5] [GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) .

[^6] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( [GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^7] [GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_237_R_TOC) .

[^8] [GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_016_R_TOC) .

[^9] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

[^10] [GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_206_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^11] [GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_163_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999.

[^12] [GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_175_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ( [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

Tassi di cambio di cui all’articolo 1

| 1 EUR = (media per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004) |  |
| --- | --- |
| 0,579055 | Sterlina cipriota |
| 30,6523 | Corona ceca |
| 7,43335 | Corona danese |
| 15,6466 | Corona estone |
| 245,869 | Fiorino ungherese |
| 3,4528 | Litas lituano |
| 0,689013 | Lats lettone |
| 0,432332 | Lira maltese |
| 4,14339 | Zloty polacco |
| 38,8968 | Corona slovacca |
| 239,804 | Tallero sloveno |
| 8,98330 | Corona svedese |
| 0,694111 | Lira sterlina |

Tassi di cambio di cui all’articolo 2

| 1 EUR = (media per il periodo dal 1 o giugno 2005 al 30 giugno 2005) |  |
| --- | --- |
| 0,574123 | Sterlina cipriota |
| 30,0363 | Corona ceca |
| 7,44444 | Corona danese |
| 15,6466 | Corona estone |
| 249,219 | Fiorino ungherese |
| 3,4528 | Litas lituano |
| 0,696023 | Lats lettone |
| 0,4293 | Lira maltese |
| 4,06203 | Zloty polacco |
| 38,5509 | Corona slovacca |
| 239,467 | Tallero sloveno |
| 9,25091 | Corona svedese |
| 0,669118 | Lira sterlina |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 ().
[^3]: Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005.
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ().
[^7]: .
[^8]: .
[^9]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
[^10]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^11]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999.
[^12]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ().