# REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

recante cinquantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati ai sensi del regolamento.

**(2)** Il 24 ottobre 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare un nominativo dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione ( [GU L 271 del 15.10.2005, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_271_R_TOC) ).

La voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» è depennata dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:

«Rahmatullah Safi. Titolo: Generale. Data di nascita: a) circa 1948, b) 21.3.1913. Luogo di nascita: distretto di Tagaab, provincia di Kapisa, Afghanistan. Altre informazioni: rappresentante dei Talibani in Europa.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione ().