# REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 [^2] , stabilisce i criteri e le procedure per l’introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca [^3] , stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [^4] , non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1415/2004 per quanto riguarda le acque occidentali. È pertanto necessario modificare l’allegato VIa del regolamento (CEE) n. 2807/83 per tenere conto delle nuove disposizioni.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio [^5] ha istituito un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico. È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di registrazione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato VIa del regolamento (CEE) n. 2807/83 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 358 del 20.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) .

[^2] [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) .

[^3] [GU L 258 del 19.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_258_R_TOC) .

[^4] [GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_276_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 ( [GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_268_R_TOC) ).

[^5] [GU L 113 del 30.4.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_113_R_TOC) .

«ALLEGATO VIa Tabella 1 SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI — Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio Attività di pesca Specie bersaglio Osservazioni Codici della zona di sforzo Demersali Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 [^1] A : CIEM V-VI B : CIEM VII (ad esclusione della zona biologicamente sensibile) C : CIEM VIII Cappesante atlantiche Cappasanta atlantica D : CIEM IX E : CIEM X Granchi Granchio di mare e grancevola F : COPACE 34.1.1 G : COPACE 34.1.2 H : COPACE 34.2.0 J : zona biologicamente sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003 Tabella 2 SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO — Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio Attività di pesca Specie bersaglio Osservazioni Codici della zona di sforzo Demersali T : sottodivisioni 22-32 Pelagici Aringa, spratto U : sottodivisioni 30 e 31 X : sottodivisioni 22-29 e sottodivisione 32 Pesci anadromi e di acqua dolce Salmone, trota di mare e pesci d’acqua dolce T : sottodivisioni 22-32»

[^1] Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ( [GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_351_R_TOC) ).

[^1]: Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 ().
[^5]: .