# REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 356/2005 che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 5, lettera c), e l’articolo 20 *bis* , paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’ambito della politica comune della pesca è necessario precisare le modalità relative alla marcatura e all’identificazione degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine è stato adottato il regolamento (CE) n. 356/2005, del 1 o marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare [^2] .

**(2)** Dall’esperienza acquisita e dai pareri recentemente formulati dagli Stati membri emerge che la piena attuazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 356/2005, che prescrive l’utilizzazione di boe segnaletiche intermedie, presenta difficoltà di ordine pratico.

**(3)** È opportuno riconsiderare la distanza cui devono essere collocate le boe segnaletiche intermedie tenendo conto delle condizioni specifiche che caratterizzano le varie zone di pesca della Comunità.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 356/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 Boe segnaletiche intermedie 1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie secondo le seguenti modalità: a) le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore a cinque miglia nautiche; b) le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per il fatto che la bandierina è di colore bianco. 2. In deroga al paragrafo 1, nel mar Baltico sono fissate boe segnaletiche intermedie agli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono collocate a distanze non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato: a) la bandierina è di colore bianco; b) una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.»

## **Articolo 2**

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 356/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.»

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ( [GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_128_R_TOC) ).

[^2] [GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_056_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 ().
[^2]: .