# REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [^2] , è necessario creare le condizioni per importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo [^3] ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

**(3)** In considerazione dell’attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione di granturco.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Portogallo.

**2.** Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

## **Articolo 2**

La gara è aperta fino al 30 marzo 2006. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

## **Articolo 3**

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi cinquanta giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 ( [GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_187_R_TOC) ).

[^2] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 ( [GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_249_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 ().