# REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^2] , in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

**(2)** L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

**(3)** Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande continuano pertanto ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L'impiego del preparato a base di microrganismi n. 5 *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli per quattro anni dal regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione [^3] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare fino al 20 marzo 2008 l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato I.

**(6)** L'impiego del preparato a base di microrganismi n. E 1704 *Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione [^4] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato II.

**(7)** L'impiego del preparato enzimatico n. E 1623 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) e di subtilisina prodotta da *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione [^5] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione dell'attività enzimatica minima del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato III.

**(8)** L'impiego del preparato enzimatico n. E 1627 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC SD 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione [^6] . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione della formula del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato IV.

**(9)** Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 490/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 3**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 521/2005 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

## **Articolo 4**

L'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_079_R_TOC) .

[^4] [GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_243_R_TOC) .

[^5] [GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_084_R_TOC) .

[^6] [GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_138_R_TOC) .

| Microrganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | *Saccharomyces cerevisiae*<br>CBS 493.94 | Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* contenente almeno: 1 × 10 9 UFC/g di additivo | Cavalli | — | 4 × 10 9 | 2,5 × 10 10 | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet<br>La quantità di *Saccharomyces cerevisiae* nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,17 × 10 10 UFC per 100 kg di peso animale<br>L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento | 20.3.2008 |

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1704 è sostituita dalla seguente:

N. (ovvero n. CE) Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione UFC per kg di alimento completo Microrganismi «E 1704 *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 Preparato di *Saccharomyces cerevisiae* contenente almeno: 1 × 10 9 UFC/g additivo Vitelli 6 mesi 2 × 10 8 2 × 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet A tempo indeterminato Bovini da ingrasso — 1,7 × 10 8 1,7 × 10 8 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di *Saccharomyces cerevisiae* nella razione giornaliera non deve essere superiore a 7,5 × 10 8 UFC per 100 kg di peso animale Aggiungere 1 × 10 8 UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale A tempo indeterminato»

| Enzimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 1623 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8<br>Subtilisina EC 3.4.21.62 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U [^1] /g | Polli da ingrasso | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 625 U | — |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtilisina: 200 U | — |  |  |  |  |  |  |  |

[^1] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

[^2] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.

[^3] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005, la voce E 1627 è sostituita dalla seguente:

«E 1627 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) avente un'attività minima di: polvere: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U [^1] /g endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U [^2] /g Liquido: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U/ml endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U/ml Suini da ingrasso — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U — 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo A tempo indeterminato endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U —

[^1] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.

[^2] 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»

[^1]: 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.
[^2]: 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»
[^3]: 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .