# REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione [^2] reca apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus.

**(2)** In seguito alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni del Consiglio e della Commissione 2005/430/CE, Euratom [^3] e 2005/431/CE, Euratom [^4] , occorre modificare le aliquote dei dazi doganali applicabili ai prodotti originari della Romania e i contingenti tariffari per i prodotti originari della Bulgaria, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1864/2004.

**(3)** I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania, approvati con le decisioni 2005/430/CE, Euratom e 2005/431/CE, Euratom, sono in applicazione dal 1 o agosto 2005. Il presente regolamento deve quindi applicarsi a decorrere da tale data.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1864/2004.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia non si applicano dazi doganali ai prodotti originari della Romania (numero d’ordine 09.4726) e della Bulgaria (numero d’ordine 09.4725).»;

| 2) | l’allegato I è sostituito dal seguente:<br>«ALLEGATO I<br>Volume e periodo di applicazione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)<br>Paese di origine<br>Dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno<br>Bulgaria<br>2 887,5 [^5]<br>Romania<br>500<br>Cina<br>23 750<br>Altri paesi<br>3 290 |
| --- | --- |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_325_R_TOC) .

[^3] [GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_155_R_TOC) .

[^4] [GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_155_R_TOC) .

[^5] A partire dal 1 o gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: A partire dal 1o gennaio 2006 il contingente assegnato alla Bulgaria sarà aumentato di 275 tonnellate su base annua.»