# REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005 della Commissione [^2] .

**(2)** Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1828/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1828/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_295_R_TOC) .

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 17 NOVEMBRE 2005 [^1]

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 32,69 [^1] |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 32,69 [^1] |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 32,69 [^1] |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 32,69 [^1] |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,3554 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 35,54 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 35,54 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 35,54 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto | 0,3554 |
| S00: : — tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio ( [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) ). |  |  |  |

[^1] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1 o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati ( [GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_023_R_TOC) ).

[^1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

[^1]: Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
[^2]: .