# REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2005 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Dazi in vigore

**(1)** Il 9 settembre 1993 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2474/93 [^2] , un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC»); questi dazi sono denominati di seguito «le misure iniziali». Il 18 gennaio 1997, a seguito dello svolgimento di un’inchiesta antielusione, l’applicazione di questo dazio è stata estesa, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.

**(2)** Il 14 luglio 2000, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 [^3] , ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.

**(3)** Il 14 luglio 2005, a seguito di un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («l’inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005, ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della RPC. L’aliquota modificata del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è ora pari al 48,5 %.

**2.** Inchiesta attuale

**(4)** La Commissione ha ricevuto da Giant China Co, Ltd. («il richiedente») una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

**(5)** La richiesta si basava su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicavano che le circostanze in base alle quali erano state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente affermava inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente sosteneva di soddisfare ora le condizioni di cui all’art 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Egli ha inoltre fornito elementi di prova da cui si evince che un confronto tra il valore normale basato sui suoi costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi all’esportazione verso l’UE allargata permetterebbe di calcolare un margine di dumping di gran lunga inferiore al livello della misura in vigore. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.

**(6)** Dopo aver consultato il comitato consultivo, il 19 febbraio 2005 la Commissione ha avviato, mediante un avviso [^4] , un riesame intermedio parziale limitato all’esame della questione se il richiedente operi in condizioni di economia di mercato, in base alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, o, in alternativa, se soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

**(7)** Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

**(8)** L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

**3.** Parti interessate dall’inchiesta

**(9)** La Commissione ha formalmente avvisato dell’inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

B. PRODOTTO IN ESAME

**(10)** Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l’inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati attualmente ai codici NC 8712 00 10 , 8712 00 30 e 8712 00 80 (prodotto in esame). Non sono emersi dati indicanti che le circostanze relative al prodotto in esame siano cambiate in maniera significativa dopo l’istituzione delle misure.

C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA

**1.** Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

**(11)** Nel quadro dell’inchiesta conclusa con il regolamento (CE) n. 1095/2005 si è accertato che nessuno dei produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato soddisfaceva i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, per i motivi esposti ai considerando 31-33 dello stesso regolamento. Il richiedente figurava tra le società cui è stato negato il suddetto status nel quadro di tale inchiesta.

**(12)** In considerazione del fatto che le risultanze della precedente inchiesta per quanto riguarda le richieste di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato sono valide anche per il 2004, periodo di riferimento dell’inchiesta attuale, si è deciso, previa consultazione del comitato consultivo, di non riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, poiché non soddisfa i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

**2.** Trattamento individuale

**(13)** Nell’ambito dell’inchiesta precedente si è concluso ancora una volta che i produttori esportatori cinesi che avevano chiesto il trattamento individuale non soddisfacevano i requisiti necessari all’ottenimento di un tale trattamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per i motivi indicati nei considerando 45-47 del regolamento (CE) n. 1095/2005.

**(14)** Il richiedente si trovava tra le società che non presentavano i requisiti per la concessione del trattamento individuale nel quadro dell’inchiesta precedente e le risultanze di tale inchiesta restano valide anche per il periodo di riferimento dell’inchiesta attuale. Si è accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo su tutti i produttori esportatori della RPC per quanto riguarda la fissazione dei loro prezzi all’esportazione e dei quantitativi del prodotto in esame da esportare, come si è spiegato al considerando 13. Si è concluso pertanto che il richiedente non soddisfa i criteri per ottenere il trattamento individuale nel quadro dell’inchiesta attuale.

**3.** Conclusione

**(15)** Alla luce di quanto precede, non è stato possibile riconoscere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, né concedergli il trattamento individuale. Si ritiene pertanto che, nel caso del richiedente, le circostanze relative al dumping non siano mutate in misura significativa rispetto alla situazione prevalente durante il periodo dell’inchiesta relativo al procedimento che ha portato alla modifica delle misure. Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della RPC debba concludersi senza modifica delle misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping applicabile alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.

**2.** Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1524/2000 è confermato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005. *Per il Consiglio* *La presidente* T. JOWELL

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_228_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 71/97 ( [GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_016_R_TOC) ).

[^3] [GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_175_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 ( [GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_183_R_TOC) ).

[^4] [GU C 44 del 19.2.2005, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_044_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 71/97 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 ().
[^4]: .