# REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Grecia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione [^2] è stata aperta per alcuni vini prodotti in Grecia la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

**(2)** Trattandosi della prima volta in cui una distillazione di crisi veniva aperta in Grecia si sono registrate alcune difficoltà materiali nell’avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter consegnare i loro vini alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l’efficacia della misura è pertanto necessario prorogare fino al 31 gennaio 2006 il periodo di consegna dei vini alla distillazione previsto dal regolamento (CE) n. 887/2005.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005.

**(4)** Per garantire la continuità della misura è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 15 novembre 2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 marzo 2006.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_148_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: .