# REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 [^2] autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2005.

**(2)** Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche e trattamenti enologici rispettivi nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

**(3)** Per agevolare il proseguimento dei negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti in Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2006.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005. *Per il Consiglio* *La presidente* M. BECKETT

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 ( [GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_078_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 ( [GU L 358 del 3.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_358_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 ().