# REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

recante attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione [^3] apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT.

**(2)** Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti, le domande di titoli provvisori vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2006. Occorre pertanto fissare i coefficienti di attribuzione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999.

**(3)** Tenuto conto dei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1519/2005 per l’attuazione di tale procedura, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono o possono essere considerati loro consociate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (CE) n. 174/1999;

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d’America in ciascuno dei tre anni precedenti.

## **Articolo 2**

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 7 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono loro consociate;

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 8 dell’allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ( [GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_241_R_TOC) ).

[^3] [GU L 244 del 20.9.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_244_R_TOC) .

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 | 0,1503295 | 0,0501098 |  |  |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | 0,1038855 | 0,0346285 |  |  |  |  |
| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 350,000 | 0,0998573 | 0,0332858 |  |  |
| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 1 050,000 | 0,3946298 | 0,1315433 |  |  |
| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100,000 | 0,1754386 | 0,0584795 |  |  |
| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025,000 | 0,1217898 | 0,0405966 |  |  |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 |  |  | 0,4174993 | 0,1391664 |
| 22-Uruguay | 380,000 |  |  | 0,4130435 | — |  |  |
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 | 0,4319087 | 0,1439696 |  |  |
| 25-Uruguay | 2 420,000 | 0,3926871 | 0,1308957 |  |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ().
[^3]: .