# REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1 o dicembre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2061/89 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventuali suddivisioni, e che sia stabilita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura riguardanti lo scambio di merci.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2061/89 della Commissione, del 7 luglio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata [^2] , ha classificato il prodotto n. 5 di cui all’allegato come un integratore alimentare, senza tener conto delle sue specifiche proprietà terapeutiche e profilattiche per il trattamento delle carenze di vitamina C. Occorre pertanto modificare la classificazione del prodotto, che va considerato un farmaco.

**(4)** Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La classificazione del prodotto n. 5, di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2061/89, è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2005. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione ( [GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_286_R_TOC) ).

[^2] [GU L 196 del 12.7.1989, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_196_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 ( [GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_117_R_TOC) ).

| (1) | (2) | (3) |
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| 5.: Preparato sotto forma di pastiglie confezionate per la vendita al minuto con indicazione della posologia e della composizione. Combatte le carenze di vitamina C. Ciascuna pastiglia, del peso di 750 mg, contiene: — acido ascorbico: 500 mg, — polvere di cinorrodo, cellulosa, stearina vegetale, oli solidi vegetali, stearato di magnesio, diossido di silicio e glassa proteica alimentare: 250 mg. — — — acido ascorbico: 500 mg, — — — polvere di cinorrodo, cellulosa, stearina vegetale, oli solidi vegetali, stearato di magnesio, diossido di silicio e glassa proteica alimentare: 250 mg.<br>—: acido ascorbico: 500 mg,<br>—: polvere di cinorrodo, cellulosa, stearina vegetale, oli solidi vegetali, stearato di magnesio, diossido di silicio e glassa proteica alimentare: 250 mg. | 3004 50 10 | La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3004 , 3004 50 e 3004 50 10 .<br>Cfr. anche le note esplicative (generali) della nomenclatura combinata, capitolo 30.<br>Ogni pastiglia contiene un quantitativo di vitamina C (500 mg) nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata (60 mg).<br>Il prodotto risponde a tutte le condizioni della nota complementare 1 del capitolo 30 e va pertanto classificato come farmaco alla voce 3004 . |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 936/1999 ().