# REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

**(2)** L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

**(3)** Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1 o al 5 dicembre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

**2.** Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2006 possono essere presentate domande di titoli per 5 902,013 t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_137_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( [GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_217_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ().