# REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2005

relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativo alle aliquote del dazio applicabili alle banane [^1] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1964/2005 fissa, con decorrenza dal 1 o gennaio 2006, l’aliquota del dazio applicabile all’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 nella Comunità.

**(2)** L’istituzione di un regime d’importazione basato sull’applicazione di un dazio doganale a un tasso adeguato e corredato di una preferenza tariffaria nell’ambito di un contingente tariffario per le importazioni originarie dei paesi ACP richiede un meccanismo di sorveglianza delle importazioni che consenta di conoscere con regolarità i quantitativi immessi in libera pratica nella Comunità. Lo strumento idoneo a realizzare tale obiettivo è costituito dal rilascio di titoli d’importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono richiesti. È necessario adottare le modalità di applicazione di detto meccanismo per le importazioni effettuate al tasso del dazio della tariffa doganale comune.

**(3)** Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^2] .

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** L’immissione in libera pratica di banane del codice NC 0803 00 19 al tasso del dazio della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano richiesta, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

**2.** Il rilascio del titolo d’importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [^3] , a garanzia dell’adempimento dell’impegno a importare durante il periodo di validità del titolo stesso. L’importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro il termine suddetto o se è realizzata solo parzialmente.

**3.** Le richieste di titolo d’importazione sono presentate in qualsiasi Stato membro.

**4.** I titoli sono rilasciati immediatamente, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

**5.** Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, entro il 10 del mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel mese precedente.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_316_R_TOC) .

[^2] [GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_152_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ( [GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_297_R_TOC) ).

[^3] [GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1985_205_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ().
[^3]: .