# REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [^1] , in particolare l’articolo 113,

sentito il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali [^2] fissa le tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l’Ufficio») nonché il relativo importo.

**(2)** La riserva finanziaria dell’Ufficio ha raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità del suo funzionamento. Gli importi della tassa annuale e delle tasse relative agli esami tecnici sono stati quindi ridotti per un periodo transitorio.

**(3)** Per quanto riguarda la tassa annuale, il periodo transitorio durante il quale l’importo di tale tassa è stato ridotto è già stato prorogato fino alla fine del 2007. Per quanto riguarda le tasse relative ad esami tecnici, il periodo transitorio durante il quale l’importo di tali tasse è stato ridotto è già stato prorogato fino alla fine del 2006.

**(4)** Si prevede tuttavia che, malgrado i provvedimenti adottati per ridurre la riserva finanziaria dell’Ufficio, il suo livello non diminuirà in misura adeguata a breve termine. L’importo della tassa annuale andrebbe pertanto ulteriormente ridotto. Il regolamento (CE) n. 1238/95 va quindi modificato di conseguenza.

**(5)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali (di seguito “il titolare”) una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (di seguito “tassa annuale”) pari a 300 EUR nel periodo 2003-2005 e a 200 EUR a partire dal 2006. L’Ufficio rimborsa la differenza di 100 EUR a quanti hanno pagato una tassa di 300 EUR relativamente al 2006.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_227_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ( [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) ).

[^2] [GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_121_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/2005 ( [GU L 189 del 21.7.2005, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_189_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/2005 ().